LAVORO A TEMPO DETERMINATO
dopo il "decreto dignità"
19 Novembre 2018
Ad alcuni mesi dalla conversione in Legge del c.d. “decreto dignità” di seguito si riepilogano brevemente le principali modifiche intervenute sul contratto a termine:
- Viene ridotto a 12 mesi il limite di durata del contratto a tempo determinato;
- Per poter stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno 1 delle seguenti condizioni:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione dei lavoratori
- Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria
- Riduzione del numero massimo di proroghe da 5 a 4;
- Il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi; qualora la durata complessiva del contratto superi i 12 mesi, potrà essere prorogato solamente in presenza di una delle “causali“ sopra indicate;
- In caso di riassunzione di lavoratore a tempo determinato obbligo di indicare una “causale”, questo a prescindere dalla durata del primo contratto a tempo determinato (quindi anche se si rimane nel limite dei 12 mesi);
E’ stata altresì modificata la disciplina della somministrazione di lavoro con l’introduzione di un limite per sommatoria tra lavoratori a tempo determinato assunti direttamente dall’azienda e contratti di somministrazione a tempo determinato. Con questa modifica il datore di lavoro non potrà avere in forza contemporaneamente più del 30% di lavoratori a termine tra diretti e somministrati (rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio).